STALKING :COSA FARE E COME PROVARLO


                                                LO STALKING

LO STALKING: DEFINIZIONE
Durante i miei tanti anni di attività ho sentito spesso persone che richiedevano al mio istituto investigativo consulenze per molestie e stalking.
Non tutte le azioni raccontate dagli utenti che le subivano però rientravano nel c.d. Reato di Stalking che in realtà, come vedremo di seguito, è una fattispecie che richiede, per la sua configurabilità, dei requisiti che devono essere soddisfatti.
Se volessimo definire il reato in oggetto potremmo dire che consiste “in un insieme di condotte a carattere persecutorio reiterate e ripetute nel tempo in grado di provocare alla vittima un danno, incidendo negativamente nelle sue abitudini di vita, e un grave stato di ansia e paura  ingenerato per il timore per la propria incolumità fisica o per quella di una persona cara.

INTRODUZIONE DEL REATO DI STALKING NELL’ORDINAMENTO ITALIANO
Il termine STALKING deriva dall’inglese “to stalk”, fare la posta. Tale fattispecie Penale, prima riconducibile a reati quali la minaccia e la violenza privata, è stata introdotta nell’ordinamento italiano attraverso il d.l. n. 11/2009 convertito poi successivamente dalla Legge n. 38/20019 e introdotto nel codice Penale all’art. 612 bis denominato “ATTI PERSECUTORI”.
Letteralmente l’articolo recita: chiunque "con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Il reato in esame, inserito nel capo III del titolo XII del nostro Codice Penale nella sezione de”delitti contro la libertà morale” si è reso necessario per la debole risposta sanzionatoria dei meno gravi delitti che fino al 2009 lo ricomprendevano ( minaccia e violenza privata). Il legislatore ha voluto dare un’appropriata risposta sanzionatoria cercando di dare (non sempre riuscendoci)  un adeguata tutela alle vittime a fronte di azioni e condotte illecite caratterizzate da un maggiore carica offensiva sia in termini psicologici che fisici.
Come dicevo, molte sono le richieste di intervento in  casi di molestie, minacce, maltrattamenti in famiglia e  stalking che mensilmente mi vengono sottoposte. 
Ogni volta che rilascio una consulenza in tal senso cerco sempre di capire in primis in quale fattispecie rientri il caso sepcifico (il reato di stalking sembra andare di moda: difatti tutte le richieste sono per indagini sullo stalking quando in realtà molti non savvisano la fattispecie in esame).
Per meglio capire, attraverso un esempio di scuola, la fattispecie al nostro vaglio e la differenza con le altre leggete quanto sto per dirvi:
Lo Stalking rientra tra i reati comuni  (art. 612 bis c.p)e cioè può essere commesso da chiunque, persino da un estraneo anche se la casistica conferma che il più delle volte sono le persone che hanno o hanno avuto un legame con la vittima (ex fidanzati o ex mariti etc).
Questo è ad esempio il punto di discrimine del reato in parola con quello ben più grave di Maltrattamenti in famiglia dove già il nome stesso della fattispecie indica un coinvolgimento prentale affettivo che ne è alla base.
Sottolineiamo comunque che nel reato di Stalking, la parte offesa (vittima) è legata quasi sempre da un sentimento affettivo con il reo.
La norma tende a tutelare il soggetto passivo, la c.d. vittima di stalking per poi estendere tale protezione anche agli affetti della stessa sia in termini parentali (prossimi congiunti) e sentimentali come ad esempio un nuovo compagno.
Nella breve e superficiale disamina giuridica del reato in parola possiamo dire che l’ordinamento

Qual è il bene giuridico tutelato?

Il reato di Stalking previsto all’art. 612 bis del nostro Codice Penale – Atti persecutori – è collocato nel capo III del titolo XII tra i “delitti contro la persona tutelando in primis la “libertà morale” definita come quella facoltà di autodeterminazione dell’individuo.
Inoltre, la fattispecie in esame mira a tutelare i beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute. In base alla sentenza della Cassazione n. 8832/2011 sarebbe tutelata anche la “tranquillità psichica dell’individuo, in quanto, ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità della vittima.
Il legislatore nel 2009, che ha ritenuto opportuno introdurre il reato in parola, ha come scopo precipuo quello di tutelare il soggetto passivo da ogni comportamento capace di condizionarne pesantemente la vita e la tranquillità personale, da quei comportamenti che per la loro gravità e insistenza sono in grado di provocare ansie, paure, preoccupazioni.
  

L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO: i comportamenti che configurano il reato di stalking.

Il reato di atti persecutori (Stalking) si configura, come disposto dall’art. 612 bis c.p., con la “reiterazione delle condotte persecutorie (elemento costitutivo), idonee, anche alternate, ad ingenerare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura, a ingenerare un fondato timore per la propria incolumità fisica o quella di un prossimo congiunto o persona legata da relazione affettiva, ovvero a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Lo stalking per questa particolarità rientra tra i reati abituali, essendo sufficienti anche due sole condotte di minaccia o molestia, tali e idonee a costituire quella reiterazione che richiede la norma per la sua configurabilità.


 

Quali sono le condotte ritenute idonee?

La giurisprudenza ha ritenuto idonei ad integrare il delitto in esame anche condotte che non necessitino della presenza fisica dello stalker, come ad esempio delle telefonate ripetute nei confronti della vittima, lettere anonime,messaggi, email  e pubblicazioni via web di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale e minaccioso anche con l’utilizzo dei c.d. Social network.
Altre condotte tipiche sono i danneggiamenti dei beni della vittima come ad esempio auto, citofoni etc. nonché aggressioni verbali, e diffamazioni presso il luogo di lavoro della vittima e per finire, reiterati apprezzamenti, sguardi insistenti e minacciosi.
Il reiterarsi delle condotte persecutorie e minacciose da se non è sufficiente ad integrare il reato essendo necessario all’uopo che tali condotte siano idonee a cagionare uno dei tre eventi previsti alternativamente dalla norma incriminatrice. Il giudice, in base ad una valutazione di idoneità dovrà accertare il nesso causale tra condotta posta in essere dall’agente e le turbative di vita privata che subisce la vittima.

L’elemento soggettivo del reato di stalking: Volontà di cagionare l’evento.

Nel reato di Stalking l’elemento soggettivo consiste nella volontà di porre in essere le condotte persecutorie descritte nel disposto della norma con la consapevolezza della loro idoneità a cagionare taluno degli eventi descritti nella stessa. È quindi sufficiente il dolo, bastando coscienza e volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ciascuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti in un insieme di comportamenti atti ad offendere (dolo in itinere)

COME PROVARE LO STALKING
Il sussistere del grave e perdurante stato di turbamento emotivo che caratterizza il reato in esame, prescinde dall’accertamento di uno stato patologico conclamato, essendo sufficiente che gli atti che si ritengono persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità della vittima nonché del suo stato psicologico.
La prova dell’evento, quindi, dovrà esser trovata negli elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, non potendosi scavare diversamente il foro interiore della vittima o soggetto passivo.
Ai fini probatori di primaria importanza saranno le dichiarazioni rilasciate dalla vittima del reato, sia i comportamenti conseguenti e successivi alla condotta posta in essere dall’agente in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
La destabilizzazione che viene cagionata deve emergere in modo oggettivo non potendo rimanere confinata nella mera percezione soggettiva della vittima.
Detto in parole semplici, la condotta posta in essere dal presunto stalker deve essere in grado di produrre l’effetto destabilizzante in una persona comune.


COME SI DENUNCIA UNO STALKER
Il reato di Stalking di regola è punito a querela della persona offesa.
Il termine per proporla è di 6 mesi che decorrono dalla consumazione del reato. Ma quando si consuma questo tipo di reato?
La consumazione coincide con l’evento di danno che comporta l’alterazione delle abitudini di vita, oppure un perdurante stato di ansia e paura overo con l’evento di pericolo consistente nel fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto.
Ricordiamo che la querela può essere rimessa solo in sede processuale. La querela sarà invece irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 612 c.p. consistenti in minacce gravi commesse con armi, scritti anonimi, in modo simbolico, da persona travisata o da più persone riunite.
Procedibilità d’ufficio per il reato in parola la si ha nei casi in cui venga posta in essere nei confronti di un minore o persona con disabilità nonché quando contestualmente si ravvisa un altro delitto procedibile d’ufficio.



MISURE CAUTELARI: IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO
Il Legislatore con la Legge n. 38/2009 ha introdotto, unitamente al reato di stalking, al fine di assicurare una più pregnante protezione per le vittime, un ampio spettro di misure cautelari dette coercitive. Nello specifico ci si riferisce alla nuova misura del “divieto di avvicinamento ai luighi frequentati dalla persona offesa” come disposto dall’art. 282 ter C.p.p.
Il divieto di avvicinamento è esteso, in base al fatto, anche ai prossimi congiunti.
Tale cautela è poi integrata dal terzo comma dello stesso articolo che vieta all’imputato di “comunicare, attraverso qualsivoglia mezzo” con i soggetti protetti.

COSA FARE PRIMA DELLA QUERELA
Prima di proporre Querela, la persona offesa ha un’altra strada da percorrere: l’art. 8 della legge 38/2009 prevede la possibilità per la persona offesa di ricorrere ad una “procedura di ammonimento” rivolta al questore.
Tale misura ha quale scopo quello di far desistere il reo dal continuare nel porre in essere le attività persecutorie, attraverso un invito rivolto allo stalker da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Riconoscere uno Stalker: i comportamenti tipici 

A volte, il più delle volte, alcuni comportamenti molesti da parte di terzi non vengono presi con la serietà di cui avrebbero bisogno.
Questo atteggiamento porta inevitabilmente a situazioni di pericolo per chi li subisce.
Se ritieni di essere vittima di uno stalker e anche solo se l’atteggiamento di un soggetto nei tuoi confronti ti sembra ambiguo ingenerando stati di ansia e paura fai una cosa sensata : PARLANE. 
Impara a riconoscere gli atteggiamenti insoliti del soggetto capendone il modus e le caratteristiche con le quali pone in essere le sue azioni persecutorie. L’investigatore privato può aiutarti a reperire le prove che attestino la reale esistenza del problema.


Di seguito vi elenco una lita di atteggiamenti da valutare con attenzione quando ci si sente vittime di un potenziale stalker:

1)  Bisogno costante e urgente di contattarti – L’atteggiamento di uno stalker, che lo ricordiamo può essere persona a voi legata o un semplice sconosciuto può cercare di contattarti al telefono senza sosta o con una frequenza che appare fin da subito invasiva della vostra sfera privata. Oltre al contatto telefonico, l’attività può anche essere posta in essere attraverso messaggi, chat e simili. I social tipo Facebook è un buon terreno dove il potenziale stalker può avvicinarvi con discrezione fingendo un interesse amichevole che in realta nasconde qualcosa che ben presto apparirà come un incubo.
2)  Bisogno di avvicinarsi a voi per avere il controllo -  Lo stalker insiste nell’avvicinarvi fingendosi al vostro servizio per accompagnarvi ad eventi, feste o cene tra amici e parenti. Vi chiede continuamente dove siete e cosa state facendo. Questo deve essere per voi un campanello d’allarme. Cercate di capire la linea di discrimine tra l’essere interessati e l’essere ossessionati.
3)  Il potenziale stalker sa più cose di te rispetto a quello che puoi aver rivelato – uno stalker scava nella vita della persona riuscendo a sapere dove abitate, che lavoro fate, chi sono i vostri affetti, amici e quali sono le tue abitudini. Il campanello d’allarme vi deve scattare quando notate che il soggetto vi dice delle cose sul vostro conto che voi non potete avergli riferito.
4)  Il potenziale stalker ha problemi a socializzare – lo stalker non conosce i limiti del comportamento corretto, risultando imbarazzato e impacciato nei momenti in cui si trova in pubblico o nella cerchia di tuoi amici. Questo atteggiamento è dovuto ad una difficoltà di socializzazione e da una bassa autostima.
5)  Il potenziale stalker appare in momenti inaspettati – il soggetto definito stalker può a volte apparire con una visita improvvisa in ogni luogo da voi frequentato (lavoro, casa, palestra etc). questo accade il più delle volte quando nonostante tu abbia detto al soggetto che avevi degli impegni e nonostante ciò la persona si presenta al tuo cospetto. Tale segnale è tipico di chi non rispetta gli spazi altrui, invadendo la vita privata della vittima. A volte capita di incontrarla più volte durante la giornata in modo casuale, tipico segnale di chi conosce le abitudini di vita altrui. Prestate attenzione a tale atteggiamento.
6) Atteggiamenti aggressivi -  uno stalker, quando capisce di essere allontanato volontariamente può cominciare a diventare aggressivo volendo la persona vittima solo per se. La paura di essere allontanato ingenera in questi soggetti una prodfonda sofferenza dovuta alla visione distorta che hanno nei confronti della socialità. L’abbandono di uno stalker può portare anche ad un’aggressione fisica. Potrebbe inoltre far notare alla vittima sempre la sua presenza in modo tale da far capire che “non puoi scappare da lui”.
7)  Azioni di danneggiamento – Il reato di stalking può assumere diverse forme. Se noti  degli atti vandalici frequenti nella tua proprietà, sulla tua auto, se noti lettere anonime, messaggi, fotografie o il semplice passaggio sotto casa tua con la sua auto non dormirci sopra, contatta le autorità e raccogli eventualmente prove attraverso un investigatore privato che ti supportarà nel delicato percorso di uscita dal tunnel dello stalking.
8)  Come reagire allo stalking – vi è un modo per reagire quando ci si sente vittima? Se una persona diventa insistente e minacciosa spiegale in termini chiari che desideri essere lasciata in pace. Se il soggetto che avete di fronte ha fatto parte della vostra vita e ora non più, cambiate serratura di casa, cambiate numero di telefono e monatte un sistema di allarme e videosorveglianza che servirà da deterrente e farvi stare più sereni.
9)  Lo stalker è distaccato dalla realtà – la maggior parte dei soggetti con tendenze da stalker si convincono, illudendo loro stessi, che la realtà è diversa. Adc esempio possono pensare che voi siete per lui un bisogno, l’unica anima gemella etc. tali illusioni possono portare, dopo il rifiuto a comportamenti aggressivi e lesivi dell’integrità fisica della vittima.

Per concludere, il consiglio che do sempre alle persone che mi chiamano per il problema di stalking è quello di valutare e prestare la massima attenzione ad ogni segnale che il soggetto può lasciare al fine di valutarte se l’intervento dell’investigatore privato sia il mezzo idoneo a provare l’attività persecutori per poi procedere con querela alle autorità.
Il nostro numero per le URGENZE ANTI STALKING è sempre attivo. 800253907 (Roma)  800778007 (Milano)






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